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Codice civile

Art. 1941 c.c. — Limiti della fideiussione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La fideiussione non può superare l'obbligazione principale né imporre condizioni più onerose al garante; può invece coprire solo una parte del debito o condizioni più leggere.

L'eccedenza non annulla necessariamente l'intera garanzia: l'impegno resta valido entro i limiti dell'obbligazione principale.

Confrontare capitale, accessori, scadenze e condizioni del debito con il testo della garanzia; distinguere il massimale per obbligazioni future.

Esempio pratico

Il debitore deve 20.000 euro e il garante promette 30.000 per lo stesso debito: l'obbligo del garante opera entro il debito principale.

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