Codice civile
Art. 1941 c.c. — Limiti della fideiussione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La fideiussione non può superare l'obbligazione principale né imporre condizioni più onerose al garante; può invece coprire solo una parte del debito o condizioni più leggere.
L'eccedenza non annulla necessariamente l'intera garanzia: l'impegno resta valido entro i limiti dell'obbligazione principale.
Confrontare capitale, accessori, scadenze e condizioni del debito con il testo della garanzia; distinguere il massimale per obbligazioni future.
Esempio pratico
Il debitore deve 20.000 euro e il garante promette 30.000 per lo stesso debito: l'obbligo del garante opera entro il debito principale.