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Codice civile

Art. 1974 c.c. — Annullabilità per cosa giudicata 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La transazione su una lite già definita con sentenza passata in giudicato è annullabile se almeno una parte non conosceva quella decisione.

La norma evita che l'accordo sia stipulato nell'erronea convinzione che la controversia fosse ancora aperta, quando esiste una decisione definitiva.

Provare giudicato anteriore, coincidenza dell'oggetto e mancata conoscenza di una delle parti; una sentenza non definitiva richiede valutazione diversa.

Esempio pratico

Due imprese transigono ignorando che una sentenza sulla medesima lite era già divenuta definitiva: possono valutare l'annullamento dell'accordo.

Giurisprudenza

  • Giudicato anteriore e transazione generale

    Corte di cassazione, n. 21557, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il rimedio per la lite già definita in giudicato opera sia per transazioni generali sia per quelle relative a un affare specifico; si valuta prima della disciplina sulla scoperta dei documenti.

    Fonte →

Note

Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.

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