Codice civile
Art. 1988 c.c. — Promessa di pagamento e ricognizione di debito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo IV — Delle promesse unilaterali
Testo dell'articolo
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano il destinatario dal provare inizialmente il rapporto fondamentale, la cui esistenza è presunta fino a prova contraria. La dichiarazione produce un effetto probatorio, non rende il debito indipendente dalla sua causa.
Il debitore può provare che il rapporto non è mai esistito, è invalido, è stato estinto oppure ha un contenuto diverso da quello presunto, secondo l’oggetto della dichiarazione e della contestazione. Vanno controllati provenienza, destinatario, debito riconoscibile e poteri di chi sottoscrive.
Una proposta di trattativa o di transazione non costituisce sempre un riconoscimento. Occorre leggere il testo e il contesto: la disponibilità a pagare per chiudere una lite può avere significato diverso dall’ammissione di un debito. Anche utilizzabilità del documento e riservatezza di specifiche comunicazioni richiedono un controllo separato.
La norma non giustifica quindi l’equazione automatica tra offerta economica e prova definitiva del credito.
Esempio pratico
Una persona firma «riconosco di dovere 5.000 euro per la fornitura». Il creditore può avvalersi della presunzione sul rapporto, mentre il debitore può dimostrare il pagamento già eseguito. La frase «offro 3.000 euro soltanto per chiudere la lite, senza riconoscere il debito» richiede un’interpretazione diversa.
Giurisprudenza
Promessa senza importo e prova del quantum
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 3477, 2024, Rv. 670091-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Una promessa riferita a un futuro debito non ancora quantificato agevola la prova del rapporto, ma il creditore deve comunque dimostrare l'ammontare concretamente richiesto.
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