Codice civile
Art. 709 c.c. — Conto della gestione
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VII — Degli esecutori testamentari
Testo dell'articolo
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.
Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.
Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’esecutore deve rendicontare alla fine della gestione e, se essa continua, anche alla scadenza di un anno dalla morte del testatore. Risponde dei danni imputabili a colpa; più esecutori rispondono insieme per la gestione comune. Il testatore non può eliminare rendiconto e responsabilità.
Esempio pratico
La gestione termina dopo sei mesi: l’esecutore presenta comunque il conto, senza attendere il primo anniversario della morte.
Giurisprudenza
Rendiconto anche prima del primo anno
Corte di cassazione, sez. II, n. 10594, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La cessazione della gestione impone di presentare il conto anche se avviene prima che trascorra un anno dalla morte del testatore.
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