Codice civile
Art. 717 c.c. — Sospensione della divisione per ordine del giudice
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il giudice può rinviare la divisione di tutto il patrimonio o di singoli beni, su richiesta di un coerede, se l’esecuzione immediata rischia di danneggiare sensibilmente l’eredità. La sospensione non può eccedere cinque anni e richiede una ragione concreta per mantenere temporaneamente l’indivisione.
Esempio pratico
Un’attività già avviata sul bene comune perderebbe gran parte del suo valore se interrotta dalla divisione immediata: si chiede una sospensione documentando il pregiudizio.
Giurisprudenza
Utilità concreta della sospensione
Corte di cassazione, n. 4734, 1957 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il rinvio richiede sia il rischio di danno dalla divisione immediata sia una ragionevole utilità del mantenimento temporaneo della comunione. Non serve certezza del vantaggio, ma una prospettiva concreta.
Fonte →