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Codice civile

Art. 736 c.c. — Consegna dei documenti 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal tribunale del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Dopo la divisione ogni assegnatario riceve i documenti dei propri beni e diritti. Gli atti comuni sono custoditi dal titolare della parte maggiore o da una persona scelta dagli interessati, con obbligo di esibirli. Al 9 ottobre 2026, in caso di contrasto sulla scelta, opera il tribunale: la modifica in favore del giudice di pace è rinviata al 31 ottobre 2027.

Esempio pratico

Gli eredi non concordano su chi conservi i documenti comuni: chiedono il decreto al tribunale del luogo dell’aperta successione, ferma la facoltà di consultazione di ciascuno.

Note

Coordinamento temporale: la sostituzione del tribunale con il giudice di pace, prevista dall’art. 27 D.Lgs. 116/2017, entra in vigore il 31 ottobre 2027 ai sensi dell’art. 32, comma 3, nel testo vigente al 9 ottobre 2026. La visualizzazione dell’art. 736 in Normattiva anticipa la sostituzione; il testo di lettura mantiene il tribunale sino alla decorrenza. Citazione della fonte visualizzata conservata separatamente. Conservato tribunale: il passaggio al giudice di pace è differito al 31 ottobre 2027 dal coordinamento già documentato degli artt. 27 e 32 D.lgs. 116/2017 e della successiva proroga. La riproduzione anticipata non determina l’efficacia temporale.

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