Codice civile
Art. 753 c.c. — Immobili gravati da rendita redimibile
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo III — Del pagamento dei debiti
Testo dell'articolo
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Prima di formare i lotti un coerede può chiedere di liberare gli immobili dall’ipoteca che garantisce una rendita redimibile. Se manca accordo decide il giudice. Se si divide mantenendo il peso, dalla stima dell’immobile si sottrae il capitale necessario al riscatto; la rendita resta a carico dell’assegnatario, che garantisce gli altri.
Esempio pratico
Un terreno ereditario garantisce una rendita riscattabile: gli eredi confrontano il costo dell’affrancazione con l’assegnazione del bene ancora gravato.