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Art. 773 c.c. — Donazione a più donatari 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.

È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se il dono è destinato congiuntamente a più persone, si presumono parti uguali, a meno che l’atto assegni proporzioni diverse. Il donante può prevedere che la parte di chi non accetta o non può accettare passi agli altri.

Esempio pratico

Tre beneficiari sono indicati senza quote: la divisione presunta è in terzi; l’accrescimento in caso di rinuncia richiede la clausola prevista.

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