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Codice civile

Art. 782 c.c. — Forma della donazione 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La donazione diretta richiede un atto pubblico, salvo eccezioni come il dono manuale di modico valore. Per i mobili occorrono specificazione e valore. L’accettazione può essere contestuale oppure successiva in atto pubblico: in questo caso il contratto si completa con la notificazione al donante. Prima di allora ciascuna parte può ritirare la propria dichiarazione.

Esempio pratico

Il beneficiario accetta con un secondo atto pubblico: deve curare la notificazione, senza considerare sufficiente che il donante lo sappia informalmente.

Giurisprudenza

  • Conciliazione e forma del dono

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 2360, 2024, Rv. 669987-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Un verbale di conciliazione giudiziale non sostituisce, per il solo fatto di esistere, i requisiti formali di una donazione. Occorre individuare una struttura che rispetti la forma prescritta.

    Fonte →
  • Accettazione separata e notificazione

    Corte di cassazione, sez. 2, n. 9476, 2022, Rv. 664321-01 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Quando proposta e accettazione sono in atti pubblici distinti, la notificazione dell’accettazione è necessaria al perfezionamento. La sola conoscenza informale del donante non è equivalente.

    Fonte →

Note

Il quarto comma abrogato è escluso dal testo operativo. Restano distinti atto pubblico, accettazione e sua notificazione.

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