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Art. 784 c.c. — Donazione a nascituri 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benchè non ancora concepiti.

L'accettazione della donazione a favore di nascituri benchè non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.

Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Possono ricevere una donazione il concepito e anche i figli futuri di una persona determinata che sia viva al momento del dono. L’accettazione segue le regole richiamate sulla rappresentanza. Salvo diversa volontà, amministrano donante o eredi; l’attribuzione dei frutti cambia secondo che il beneficiario fosse già concepito oppure no.

Esempio pratico

Una donazione è destinata ai futuri figli di una figlia vivente: si verificano accettazione, gestione e destinazione dei frutti sino alla nascita.

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