Codice civile
Art. 794 c.c. — Onere illecito o impossibile
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione
Testo dell'articolo
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’onere illecito o impossibile viene eliminato dal contratto, lasciando normalmente in piedi il dono. Se però era l’unica ragione determinante dell’attribuzione, la donazione è nulla. La situazione originaria va distinta dall’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento.
Esempio pratico
Il dono impone una prestazione impossibile già alla stipula: si verifica se l’attribuzione sarebbe stata fatta anche senza quella prestazione.
Giurisprudenza
Impossibilità originaria e sopravvenuta
Corte di cassazione, sez. II, n. 4560, 1993 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La nullità della donazione per onere impossibile determinante riguarda l’impossibilità già presente alla stipula. Una successiva impossibilità può liberare il dono dall’onere, ferma la verifica dell’imputabilità e della risoluzione prevista nell’atto.
Fonte →