Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 794 c.c. — Onere illecito o impossibile 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’onere illecito o impossibile viene eliminato dal contratto, lasciando normalmente in piedi il dono. Se però era l’unica ragione determinante dell’attribuzione, la donazione è nulla. La situazione originaria va distinta dall’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento.

Esempio pratico

Il dono impone una prestazione impossibile già alla stipula: si verifica se l’attribuzione sarebbe stata fatta anche senza quella prestazione.

Giurisprudenza

  • Impossibilità originaria e sopravvenuta

    Corte di cassazione, sez. II, n. 4560, 1993 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La nullità della donazione per onere impossibile determinante riguarda l’impossibilità già presente alla stipula. Una successiva impossibilità può liberare il dono dall’onere, ferma la verifica dell’imputabilità e della risoluzione prevista nell’atto.

    Fonte →

Articoli collegati