Codice civile
Art. 182 c.c. — Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale
Testo dell'articolo
In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Lontananza o altro impedimento di un coniuge possono giustificare l’autorizzazione all’altro per un atto necessario, in mancanza di una procura risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nell’azienda gestita in comune, uno può essere delegato dall’altro a compiere tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa. Non si tratta di una rappresentanza generale automatica.
Esempio pratico
Un coniuge è impedito e occorre urgentemente un atto straordinario nell’interesse familiare. Se manca la procura idonea, l’altro chiede l’autorizzazione.
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.