Codice civile
Art. 185 c.c. — Amministrazione dei beni personali del coniuge
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale
Testo dell'articolo
All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per amministrare beni esclusi dalla comunione e dal fondo si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 217. Il rinvio disciplina, fra l’altro, l’amministrazione affidata all’altro coniuge e quella esercitata contro la sua opposizione. Non significa che ogni bene personale sia gestito liberamente da entrambi.
Esempio pratico
Un coniuge affida all’altro la gestione di un suo bene personale. Si verificano la procura e gli obblighi richiamati dall’articolo 217.
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.