Codice civile
Art. 2186 c.c. — Nozione e norme applicabili
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida
Testo dell'articolo
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Esiste soccida anche quando il soccidario apporta i capi e il soccidante conferisce il pascolo.
In questa variante la direzione dell'impresa spetta al soccidario e il soccidante controlla la gestione; per riparto e lacune valgono le norme richiamate.
Non si può attribuire automaticamente la direzione al conferente del terreno come nella soccida semplice con bestiame del soccidante.
Esempio pratico
Un allevatore porta i propri ovini su un pascolo conferito dal proprietario: dirige l'attività, mentre il proprietario controlla la gestione.