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Art. 2186 c.c. — Nozione e norme applicabili 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Esiste soccida anche quando il soccidario apporta i capi e il soccidante conferisce il pascolo.

In questa variante la direzione dell'impresa spetta al soccidario e il soccidante controlla la gestione; per riparto e lacune valgono le norme richiamate.

Non si può attribuire automaticamente la direzione al conferente del terreno come nella soccida semplice con bestiame del soccidante.

Esempio pratico

Un allevatore porta i propri ovini su un pascolo conferito dal proprietario: dirige l'attività, mentre il proprietario controlla la gestione.

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