Codice civile
Art. 2232 c.c. — Esecuzione dell'opera
Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo II - Delle professioni intellettuali
Testo dell'articolo
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il rapporto intellettuale è fondato sull'incarico conferito al professionista individuato dal cliente.
L'esecuzione è personale, ma sono ammessi sostituti o ausiliari diretti e controllati dal professionista se contratto, usi e natura della prestazione lo consentono.
La collaborazione non elimina la responsabilità dell'incaricato e non trasferisce automaticamente il rapporto al sostituto. Non serve ad aggirare i limiti della propria abilitazione.
Esempio pratico
Un avvocato incarica un collega di una attività consentita nell'ambito del mandato: verifica autorizzazioni, direzione e rapporto col cliente.
Giurisprudenza
Contatti con il sostituto e mandato
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 1847, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
I contatti tra cliente e ausiliario non creano da soli un nuovo incarico professionale: senza mandato distinto restano nell’ambito del rapporto col professionista originario.
Fonte →