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Art. 2232 c.c. — Esecuzione dell'opera 

Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo II - Delle professioni intellettuali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il rapporto intellettuale è fondato sull'incarico conferito al professionista individuato dal cliente.

L'esecuzione è personale, ma sono ammessi sostituti o ausiliari diretti e controllati dal professionista se contratto, usi e natura della prestazione lo consentono.

La collaborazione non elimina la responsabilità dell'incaricato e non trasferisce automaticamente il rapporto al sostituto. Non serve ad aggirare i limiti della propria abilitazione.

Esempio pratico

Un avvocato incarica un collega di una attività consentita nell'ambito del mandato: verifica autorizzazioni, direzione e rapporto col cliente.

Giurisprudenza

  • Contatti con il sostituto e mandato

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 1847, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    I contatti tra cliente e ausiliario non creano da soli un nuovo incarico professionale: senza mandato distinto restano nell’ambito del rapporto col professionista originario.

    Fonte →

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