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Codice civile

Art. 2261 c.c. — Controllo dei soci 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione II - Dei rapporti tra i soci

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Il socio che non amministra deve poter controllare l'impiego delle risorse e l'andamento degli affari.

Può chiedere notizie, consultare documenti e ottenere il rendiconto alla conclusione degli affari; se durano oltre l'anno, il rendiconto è annuale salvo patto diverso sul termine.

Il diritto riguarda documenti e informazioni della gestione, da esercitare secondo buona fede. Una generica comunicazione degli utili non coincide necessariamente col rendiconto.

Esempio pratico

Il socio non amministratore chiede fatture e conto della gestione dell'ultimo esercizio per verificare spese e risultato.

Giurisprudenza

  • Conto verificabile e approvazione

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 3356, 1985 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il rendiconto deve consentire il riscontro delle singole voci. Nel rapporto disponibile del caso possono rilevare accordi o approvazioni, salva la loro impugnazione per vizi del consenso.

    Fonte →

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