Codice civile
Art. 2261 c.c. — Controllo dei soci
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione II - Dei rapporti tra i soci
Testo dell'articolo
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il socio che non amministra deve poter controllare l'impiego delle risorse e l'andamento degli affari.
Può chiedere notizie, consultare documenti e ottenere il rendiconto alla conclusione degli affari; se durano oltre l'anno, il rendiconto è annuale salvo patto diverso sul termine.
Il diritto riguarda documenti e informazioni della gestione, da esercitare secondo buona fede. Una generica comunicazione degli utili non coincide necessariamente col rendiconto.
Esempio pratico
Il socio non amministratore chiede fatture e conto della gestione dell'ultimo esercizio per verificare spese e risultato.
Giurisprudenza
Conto verificabile e approvazione
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 3356, 1985 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il rendiconto deve consentire il riscontro delle singole voci. Nel rapporto disponibile del caso possono rilevare accordi o approvazioni, salva la loro impugnazione per vizi del consenso.
Fonte →