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Art. 2293 c.c. — Norme applicabili 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Le norme specifiche della SNC non regolano ogni aspetto del rapporto. Il rinvio offre una disciplina generale di completamento, mantenendo il tipo societario collettivo e le sue specifiche regole verso i terzi.

Per le lacune opera il rinvio alle disposizioni della società semplice. Per ogni questione si cerca prima la disposizione della società in nome collettivo e, se manca, quella del modello semplice compatibile.

Il rinvio è sussidiario: non elimina le differenze su responsabilità, escussione e creditore particolare previste per la SNC. Non si applica una regola della società semplice per neutralizzare l’obbligo contabile, la responsabilità o le condizioni pubblicitarie della società collettiva.

Esempio pratico

Per il rendiconto della SNC si applica la regola richiamata della società semplice, verificando che non intervenga una disposizione speciale.

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