Codice civile
Art. 2305 c.c. — Creditore particolare del socio
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo
Testo dell'articolo
Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il creditore personale del socio vuole liquidarne la partecipazione durante la vita della SNC regolare.
Finché la società dura non può esigere la liquidazione della quota del debitore.
Restano la tutela sugli utili e sul futuro residuo e le regole della proroga; non si confonde questa disciplina con quella della società semplice o irregolare.
Esempio pratico
Il creditore di un socio non può imporre la liquidazione immediata della quota della SNC regolare soltanto perché gli altri beni sono insufficienti.