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Codice civile

Art. 2307 c.c. — Proroga della società 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente.

In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'art. 2270.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

I soci prorogano la durata della SNC e il creditore particolare perde la prospettiva del vicino riparto.

Può opporsi entro tre mesi dall’iscrizione; se vince, la quota va liquidata entro tre mesi dalla notifica della sentenza. Nella proroga tacita operano recesso e rimedio del 2270.

Proroga espressa e tacita hanno presupposti e termini distinti. L’accoglimento dell’opposizione non determina necessariamente lo scioglimento dell’intera società.

Esempio pratico

Il creditore del socio si oppone alla proroga iscritta e, ottenuta sentenza favorevole, chiede la liquidazione della quota nei termini.

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