Codice civile
Art. 232 c.c. — Presunzione di concepimento durante il matrimonio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo I — Della presunzione di paternità
Testo dell'articolo
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La norma presume il concepimento durante il matrimonio per il figlio nato entro il periodo di trecento giorni indicato dalla legge dopo la sua cessazione. Per la separazione opera il distinto limite temporale del secondo comma. Si tratta di una presunzione sul concepimento, non di un accertamento medico.
Esempio pratico
Un figlio nasce duecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio: la regola temporale del primo comma rileva per la presunzione, ferme le azioni consentite.
Giurisprudenza
Riconciliazione e presunzione di concepimento
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 541, 1984 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il precedente riconosce che la ripresa della vita coniugale può far tornare operativa la presunzione di concepimento, quando la riconciliazione interviene prima che trascorrano trecento giorni dall’autorizzazione a vivere separati. La precedente separazione non va quindi considerata isolatamente rispetto alla successiva ricostituzione del rapporto.
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