Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2327 c.c. — Ammontare minimo del capitale 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

La costituzione della SPA presuppone un livello minimo di capitale. La soglia riguarda la costituzione del capitale sociale e va distinta dalla valutazione della sufficienza economica dell’intero progetto imprenditoriale.

Il minimo codicistico vigente è 50.000 euro. Si verificano sottoscrizione, conferimenti e versamenti iniziali, tenendo conto della forma degli apporti e degli eventuali requisiti speciali dell’attività.

Capitale sottoscritto, versamento iniziale e mezzi effettivamente necessari all’attività non coincidono. Le leggi di settore possono richiedere una dotazione superiore. Il capitale minimo non è una garanzia che ogni debito sarà pagato. Perdite, riduzione e ricapitalizzazione hanno presupposti e procedure propri.

Esempio pratico

I fondatori sottoscrivono 50.000 euro e verificano quanto versare subito e se l’attività scelta imponga requisiti ulteriori.

Note

------------ AGGIORNAMENTO (113) Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.

Articoli collegati