Codice civile
Art. 2364 c.c. — Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI - Dell’assemblea
Testo dell'articolo
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6) salvo diversa disposizione di leggi speciali, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Nel sistema senza consiglio di sorveglianza l’assemblea ordinaria svolge le funzioni previste.
Approva bilancio, nomine e altri oggetti di competenza; la riunione annuale segue il termine di 120 giorni o quello fino a 180 validamente previsto e giustificato.
Autorizzazioni assembleari non cancellano responsabilità gestoria. Termini maggiori e discipline settoriali richiedono specifici presupposti.
Esempio pratico
La SPA motivatamente usa il termine statutario di 180 giorni per esigenze di struttura e ne espone le ragioni nella relazione.
Note
AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 ha disposto (con l'art. 55, commi 1 e 2) che "L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha inizio il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. In deroga all'art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero della industria e del commercio su domanda delle società interessate". Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.