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Codice civile

Art. 2391 c.c. — Interessi degli amministratori 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto ai due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dall'organo di controllo entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

Lo statuto o il consiglio con proprio regolamento possono stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori in relazione alla partecipazione all'adunanza consiliare per il caso in cui l'amministratore sia portatore di un interesse in una determinata operazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

L’amministratore ha un interesse in una operazione sociale.

Deve comunicarne contenuto e origine; il delegato si astiene dal compierla e investe il collegio. La decisione deve motivare interesse e convenienza sociale.

Interesse da dichiarare e conflitto non coincidono. L’impugnazione segue dannosità, legittimazione e novanta giorni; possono esistere ulteriori regole statutarie.

Esempio pratico

Il delegato interessato a una fornitura informa consiglio e controllo e rimette la decisione al collegio.

Giurisprudenza

  • Contratto e conflitto rappresentativo

    Corte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 255, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Senza previa decisione collegiale la voce distingue il conflitto nel contratto con terzo, soggetto al 1394, dal conflitto nella formazione gestoria.

    Fonte →

Note

Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.

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