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Codice civile

Art. 2401 c.c. — Sostituzione 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema con collegio sindacale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Un sindaco cessa per morte, rinuncia o decadenza e occorre mantenere operativo il collegio.

Subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dei requisiti professionali; l’assemblea integra il collegio e i nuovi nominati scadono con gli altri.

Il supplente opera fino alla prossima assemblea. Se non basta a completare il collegio, l’assemblea va convocata; la presidenza provvisoria segue l’anzianità.

Esempio pratico

Un sindaco si dimette: subentra il supplente idoneo e alla prossima assemblea si ricostituisce anche la dotazione dei supplenti.

Giurisprudenza

  • Dimissioni e subentro del supplente

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 6788, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il precedente collega l’efficacia della rinuncia alla comunicazione del subentro al supplente, per rendere riconoscibile il trasferimento degli obblighi della carica.

    Fonte →

Note

------------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1."

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