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Codice civile

Art. 2409-septies c.c. — Scambio di informazioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema con collegio sindacale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Collegio e revisore dispongono di informazioni complementari sui conti e sulla gestione. Lo scambio informativo raccorda controllo societario e revisione, mantenendo la distinzione fra le funzioni e i rispettivi compiti professionali.

Devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per svolgere i rispettivi compiti. Si individuano informazioni rilevanti per i destinatari e si documenta la comunicazione utile, senza trasformarla in una delega dei propri accertamenti.

Lo scambio non trasferisce le competenze né esonera dalle responsabilità proprie. Devono essere individuati contenuto rilevante, tempi e destinatari. Condivisione e responsabilità restano distinte: aver trasmesso un dato non dimostra automaticamente di avere valutato e gestito ogni criticità emersa.

Esempio pratico

Il revisore comunica al collegio una criticità sui crediti e riceve le informazioni raccolte dalla vigilanza.

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