Codice civile
Art. 2425 c.c. — Contenuto del conto economico
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IX - Del bilancio
Testo dell'articolo
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema: A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale. B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis). D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati;
19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. d) di strumenti finanziari derivati;
Totale delle rettifiche (18 - 19). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La società rappresenta costi, ricavi e risultato dell’esercizio. Lo schema consente di comprendere come il risultato si formi, distinguendo attività caratteristica, componente finanziaria e imposizione fiscale.
Il conto economico segue lo schema per valore e costi della produzione, componenti finanziarie, rettifiche e imposte. Le voci devono essere correttamente classificate e confrontabili con l’esercizio precedente, coordinando contenuto del prospetto e nota integrativa.
Non esiste più una autonoma sezione degli oneri straordinari nello schema attuale. Natura della componente e informativa sui fatti eccezionali devono restare distinguibili. Un utile contabile non coincide con liquidità o somma distribuibile. Componenti eccezionali richiedono informativa pertinente senza ricreare una sezione straordinaria soppressa.
Esempio pratico
Un costo eccezionale è iscritto nella voce appropriata e spiegato nella nota integrativa, senza creare la vecchia sezione straordinaria.
Giurisprudenza
Immobili merce non ceduti e rimanenze
Corte di cassazione, sez. 5, ordinanza n. 11631, 2023, Rv. 667855-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Gli immobili concretamente destinati alla compravendita e ancora invenduti, se sfitti, sono rappresentati come rimanenze e non ricavi; per la questione fiscale esaminata non conta la sola ultimazione dei lavori.
Fonte →
Note
------------ AGGIORNAMENTO (246) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016. La formula documentale Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis) è mantenuta come nella fonte; la spiegazione distingue le componenti finanziarie senza introdurre una formula di calcolo basata su tale refuso.