Codice civile
Art. 2430 c.c. — Riserva legale
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IX - Del bilancio
Testo dell'articolo
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La società consegue utili netti e deve costituire la riserva legale. L’accantonamento trattiene una quota dell’utile a protezione patrimoniale della società e si distingue da una semplice preferenza di distribuzione ai soci.
Almeno il 5% degli utili annuali alimenta la riserva fino al 20% del capitale; se diminuisce, deve essere reintegrata. Si determinano utili netti, capitale e livello della riserva, applicando reintegrazione e eventuali disposizioni speciali pertinenti.
L’utile contabile non è tutto distribuibile. Restano accantonamenti statutari e leggi speciali, da verificare prima del dividendo. Il raggiungimento della soglia non rende automaticamente distribuibile ogni altra posta. Perdite, riserve indisponibili e condizioni del dividendo devono ancora essere esaminati.
Esempio pratico
Con capitale 100.000 euro e riserva di 12.000, almeno 1.000 dei 20.000 euro di utili vanno alla riserva.