Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2446 c.c. — Riduzione del capitale per perdite 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione X - Delle modificazioni dello statuto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Una perdita supera un terzo del capitale senza portarlo sotto il minimo legale.

Amministrazione e controllo devono attivare l’assemblea con situazione patrimoniale e osservazioni; se entro l’esercizio seguente la perdita non rientra, si riduce il capitale nei modi previsti.

Non ogni perdita richiede immediata riduzione. Vanno distinti perdite transitorie, erosione delle riserve e il diverso caso del 2447; eventuali deroghe temporanee richiedono fonte specifica.

Esempio pratico

La SPA rileva una perdita oltre il terzo, convoca l’assemblea e al bilancio successivo verifica se sia rientrata.

Giurisprudenza

  • Situazione patrimoniale e bilancio recente

    Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 6922, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’ultimo bilancio può sostituire la situazione patrimoniale richiesta se è temporalmente continuo con l’assemblea e non sono sopravvenuti fatti significativi che la alterino.

    Fonte →

Articoli collegati