Codice civile
Art. 2457 c.c. — Sostituzione degli amministratori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VI - Società in accomandita per azioni
Testo dell'articolo
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita' di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore assume la qualita' di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’amministratore della SAPA cessato dalla carica viene sostituito dall’assemblea con la maggioranza richiamata per la revoca.
Se restano altri amministratori, la nomina richiede anche la loro approvazione. Il nominato diventa accomandatario dal momento in cui accetta la carica.
La sola delibera non anticipa tutti gli effetti dell’accettazione. Occorre coordinare iscrizione, responsabilità verso i terzi e l’eventuale cessazione di tutti gli amministratori, soggetta al termine speciale dell’art. 2458.
Esempio pratico
Cessa uno dei tre amministratori: l’assemblea nomina Luca, gli altri due approvano e Luca assume la qualità di accomandatario accettando.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.