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Codice civile

Art. 2479 c.c. — Decisioni dei soci 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonche' nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

I soci della SRL decidono sulle materie riservate dalla legge o dall’atto costitutivo e su quelle sottoposte dagli amministratori o da soci rappresentanti almeno un terzo del capitale.

Bilancio, distribuzione degli utili, nomine previste, modifiche statutarie e operazioni che alterano sostanzialmente oggetto o diritti appartengono alla competenza dei soci. Lo statuto può ammettere consultazione o consenso scritto nei limiti consentiti.

Alcune decisioni richiedono comunque l’assemblea. Nel regime generale ogni socio partecipa e vota in proporzione alla quota; per le categorie di quote delle PMI si verificano le deroghe speciali. Competenza dei soci non elimina i doveri degli amministratori o la responsabilità per autorizzazioni intenzionalmente dannose.

Esempio pratico

Gli amministratori propongono di vendere l’unico ramo aziendale: si verifica se l’operazione modifica sostanzialmente l’oggetto e richiede una decisione dei soci.

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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