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Codice civile

Art. 2482-bis c.c. — Riduzione del capitale per perdite 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della societa', con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della societa' almeno otto giorni prima dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Se le perdite riducono il capitale della SRL di oltre un terzo, gli amministratori convocano senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Devono presentare una relazione sulla situazione patrimoniale con le osservazioni dell’organo di controllo o revisore, nei casi previsti, e informare sui fatti rilevanti successivi. La documentazione deve essere disponibile ai soci secondo la norma.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non scende sotto un terzo, occorre ridurre il capitale in proporzione. Le deroghe temporanee e le norme della crisi possono differire alcuni rimedi, ma non vanno presunte per qualunque esercizio o impresa.

Esempio pratico

Una SRL da 60.000 euro perde 25.000: gli amministratori convocano subito i soci, senza attendere passivamente il bilancio dell’anno seguente.

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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