Codice civile
Art. 252 c.c. — Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento
Testo dell'articolo
Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge convivente e degli altri figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.
Qualora il figlio sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio .
È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento.
In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il riconoscimento e l’inserimento del figlio nella famiglia di un genitore sono questioni diverse. Il giudice decide affidamento e misure di protezione considerando l’interesse del minore. Per l’inserimento contano i consensi previsti dalla norma, il momento del riconoscimento e l’eventuale convivenza già esistente; il disaccordo dei genitori o degli altri figli conviventi comporta una decisione giudiziale nell’interesse dei minori, con il loro ascolto.
Esempio pratico
Un uomo sposato riconosce una figlia e vorrebbe farla vivere con la propria famiglia. Il riconoscimento non autorizza da solo il trasferimento: vanno valutati affidamento, consensi e condizioni concrete di inserimento.
Note
Il secondo comma della riproduzione consolidata non incorpora correttamente la sostituzione «convivente e degli altri figli». Corretto con riscontro dell’articolo 23, comma 1, lettera c, D.Lgs. 154/2013 in Gazzetta Ufficiale; confronto e fonte conservati. Testo coordinato con art. 23 D.lgs. 154/2013: convivente e altri figli. La difformità della riproduzione consolidata non prevale sulla legge modificatrice.