Codice civile
Art. 2605 c.c. — Controllo sull'attivita' dei singoli consorziati
Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione I
Testo dell'articolo
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni degli organi previsti dal contratto per verificare l’adempimento degli obblighi consortili. Il controllo rende concretamente verificabili gli impegni comuni.
Occorre individuare l’organo competente, le obbligazioni da controllare e le modalità pattuite. L’accesso a documenti e locali deve essere collegato alla verifica e svolgersi secondo correttezza.
La disposizione non attribuisce poteri ispettivi pubblici né autorizza acquisizioni indiscriminate di dati estranei al consorzio. Riservatezza, segreti commerciali e protezione dei dati devono essere coordinati con le esigenze del controllo.
Esempio pratico
Il consorzio verifica i registri delle consegne per accertare se un aderente rispetta i quantitativi contrattuali, limitando l’esame ai dati necessari.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.