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Art. 2605 c.c. — Controllo sull'attivita' dei singoli consorziati 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione I

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni degli organi previsti dal contratto per verificare l’adempimento degli obblighi consortili. Il controllo rende concretamente verificabili gli impegni comuni.

Occorre individuare l’organo competente, le obbligazioni da controllare e le modalità pattuite. L’accesso a documenti e locali deve essere collegato alla verifica e svolgersi secondo correttezza.

La disposizione non attribuisce poteri ispettivi pubblici né autorizza acquisizioni indiscriminate di dati estranei al consorzio. Riservatezza, segreti commerciali e protezione dei dati devono essere coordinati con le esigenze del controllo.

Esempio pratico

Il consorzio verifica i registri delle consegne per accertare se un aderente rispetta i quantitativi contrattuali, limitando l’esame ai dati necessari.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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