Codice civile
Art. 2727 c.c. — Nozione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo IV - Delle presunzioni
Testo dell'articolo
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La presunzione consente di risalire da un fatto noto a uno ignoto. Il collegamento può essere imposto dalla legge oppure costruito dal giudice attraverso un ragionamento inferenziale.
Il fatto di partenza deve essere accertato e l’inferenza deve risultare giustificata. Per le presunzioni semplici si applicano gravità, precisione e concordanza; per quelle legali contano la fonte e le condizioni della previsione.
Non è vietata in assoluto una concatenazione di inferenze, ma ogni passaggio deve essere attendibile. Un dato ambiguo, come un cognome comune, non dimostra automaticamente parentela e conoscenza di un pregiudizio.
Esempio pratico
La consegna di merci e le successive comunicazioni concordanti possono sostenere l’accertamento dell’esecuzione del rapporto, purché il collegamento sia spiegato e non meramente ipotizzato.
Giurisprudenza
Concatenazione di inferenze
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 19993, 2025, Rv. 675012-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Un fatto accertato per presunzione può sostenere una successiva inferenza, se ciascun passaggio rispetta i criteri legali. Non esiste un divieto generale di doppia presunzione.
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Note
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