Codice civile
Art. 2752 c.c. — Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili
Testo dell'articolo
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Coordinamento normativo LEXMAAT: art. 13, comma 13, DL 201/2011 come modificato dall’art. 10 d.lgs. 147/2026. Il riferimento del comma 4 alla legge per la finanza locale comprende le disposizioni sui singoli tributi delle regioni e degli enti locali. Decreto entrato in vigore il 12 agosto 2026; testo letterale nazionale conservato separatamente.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Lo Stato gode di privilegio generale sui mobili per le imposte e le sanzioni espressamente previste dai commi operativi, inclusa l’IVA. Per i tributi territoriali la prelazione è subordinata a quella statale. Il comma 2 è soppresso e non costituisce una fonte autonoma di garanzia.
Si devono individuare ente creditore, tributo, periodo e componenti richieste. L’art. 13, comma 13, del DL 201/2011, modificato dall’art. 10 del d.lgs. 147/2026, riferisce la «legge per la finanza locale» a tutti i singoli tributi delle regioni e degli enti locali; il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Non ogni credito pubblico né ogni sanzione locale diventa privilegiato: occorre una previsione pertinente alla componente richiesta. IRPEG e ILOR restano riferimenti a tributi storici. Corte cost. 170/2013 ha eliminato specifiche disposizioni retroattive del DL 98/2011, senza abrogare l’art. 2752: non si può riaprire automaticamente una collocazione consolidata richiamando quella retroattività.
Esempio pratico
Una regione domanda la prelazione per una tassa automobilistica non pagata: distingue il tributo da sanzioni e interessi e verifica la disciplina temporale, documentando il coordinamento legislativo del 2026 invece di affidarsi al solo testo che menziona comuni e province.
Giurisprudenza
Tassa automobilistica regionale e finanza locale
Corte di cassazione, n. 33061, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce editoriale riconosce alla regione la prelazione per la tassa automobilistica, leggendo il richiamo alla finanza locale come riferimento alla disciplina complessiva dei tributi territoriali.
Fonte →Privilegi tributari e retroattività nel passivo
Corte costituzionale, sentenza n. 170, 2013 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La Corte elimina specifiche disposizioni del DL 98/2011 che modificavano retroattivamente la collocazione tributaria, tenendo conto dell’affidamento dei creditori e del consolidamento delle aspettative nel passivo.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Comma 2 soppresso; riferimenti a IRPEG e ILOR storici. Art. 10 d.lgs. 147/2026 modifica la norma interpretativa esterna, non il testo letterale del comma 4: entrata in vigore 12 agosto 2026. Corte cost. 170/2013 colpisce il DL 98/2011, non abroga questo articolo.