Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2884 c.c. — Cancellazione ordinata con sentenza 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il conservatore esegue la cancellazione ordinata con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo dell’autorità competente. Il titolo giudiziale sostituisce il consenso secondo le condizioni della norma.

Si deve individuare il provvedimento, verificare definitività e garanzia da cancellare. Nei procedimenti speciali vanno applicate le disposizioni che attribuiscono l’effetto alla decisione.

Non ogni sentenza provvisoriamente esecutiva consente la cancellazione ordinaria. Il precedente familiare selezionato riguarda il regime applicabile ai fatti, non esonera dall’esame dei titoli e rimedi processuali attuali.

Esempio pratico

Il proprietario ottiene l’ordine giudiziale e ne documenta la definitività prima di richiedere la formalità ordinaria al conservatore.

Giurisprudenza

  • Cancellazione della garanzia familiare e regime dei fatti

    Corte di cassazione, n. 14440, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce richiede di verificare la persistenza del pericolo d’inadempimento per la garanzia familiare sottoposta al regime dell’art. 156 applicabile ai fatti, mantenendo distinto l’ordine di cancellazione dal mero adempimento delle rate.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati