Codice civile
Art. 2884 c.c. — Cancellazione ordinata con sentenza
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione
Testo dell'articolo
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il conservatore esegue la cancellazione ordinata con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo dell’autorità competente. Il titolo giudiziale sostituisce il consenso secondo le condizioni della norma.
Si deve individuare il provvedimento, verificare definitività e garanzia da cancellare. Nei procedimenti speciali vanno applicate le disposizioni che attribuiscono l’effetto alla decisione.
Non ogni sentenza provvisoriamente esecutiva consente la cancellazione ordinaria. Il precedente familiare selezionato riguarda il regime applicabile ai fatti, non esonera dall’esame dei titoli e rimedi processuali attuali.
Esempio pratico
Il proprietario ottiene l’ordine giudiziale e ne documenta la definitività prima di richiedere la formalità ordinaria al conservatore.
Giurisprudenza
Cancellazione della garanzia familiare e regime dei fatti
Corte di cassazione, n. 14440, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce richiede di verificare la persistenza del pericolo d’inadempimento per la garanzia familiare sottoposta al regime dell’art. 156 applicabile ai fatti, mantenendo distinto l’ordine di cancellazione dal mero adempimento delle rate.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.