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Codice civile

Art. 311 c.c. — Manifestazione del consenso 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo II — Forme dell’adozione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza.

L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il consenso all’adozione deve essere manifestato personalmente nella sede giudiziale prescritta; l’assenso delle persone indicate dagli articoli 296 e 297 può invece essere prestato mediante procura speciale nelle forme richieste. La menzione della corte d’appello nella riproduzione normativa va coordinata con la competenza del tribunale introdotta dalla legge 431/1967.

Esempio pratico

L’adottante incarica una persona di esprimere il suo consenso: una procura non sostituisce l’adempimento personale previsto per lui, diversamente dall’assenso dei terzi indicati.

Giurisprudenza

  • Consenso personale prima del decesso

    Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 24888, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La volontà di adottare un adulto deve risultare dall’adempimento personale richiesto in sede giudiziaria. Se l’adottante muore senza averlo compiuto, una precedente intenzione favorevole non permette di perfezionare validamente il rapporto.

    Fonte →
  • Persistenza del consenso fino alla pronuncia

    Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 3766, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Prima della decisione che costituisce il rapporto adottivo, il giudice deve accertare che le volontà necessarie non siano venute meno. L’adottando adulto deve inoltre poter partecipare al procedimento quando sopravvengono fatti rilevanti per la decisione.

    Fonte →

Note

Il testo istituzionale conserva il presidente della corte d’appello. L’articolo 3 L. 431/1967, verificato separatamente, sostituisce la competenza con quella del tribunale nel cui circondario risiede l’adottante. Citazione legislativa e coordinamento distinto, senza attribuzione attuale alla corte.

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