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Codice civile

Art. 317 c.c. — Impedimento di uno dei genitori 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se lontananza, incapacità o altro impedimento rende impossibile l’esercizio della responsabilità da parte di un genitore, la esercita l’altro. Separazione, divorzio o annullamento non fanno invece cessare automaticamente la responsabilità comune: l’esercizio segue le disposizioni speciali.

Esempio pratico

Un genitore è temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni; l’altro opera secondo la norma, mentre la sola separazione non comporta un’esclusione automatica.

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