Codice civile
Art. 318 c.c. — Abbandono della casa del genitore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il figlio minorenne non emancipato non può lasciare senza permesso la casa dei genitori o la dimora assegnatagli. In caso di allontanamento non autorizzato, i genitori possono richiamarlo e, se necessario, ricorrere al giudice tutelare.
Esempio pratico
Un sedicenne cambia stabilmente dimora senza accordo: i genitori possono coinvolgere il giudice tutelare, valutando anche le ragioni del ragazzo e la sua sicurezza.