Codice civile
Art. 326 c.c. — Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’usufrutto legale non è cedibile, costituibile in pegno o ipotecabile e non può essere oggetto di esecuzione dei creditori. Anche i frutti sono protetti dall’esecuzione per debiti che il creditore conosceva come estranei ai bisogni della famiglia.
Esempio pratico
Un creditore per un debito personale estraneo alla famiglia tenta di aggredire i frutti: va verificata anche la sua conoscenza della destinazione estranea del debito.