Codice civile
Art. 337 c.c. — Vigilanza del giudice tutelare
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio
Testo dell'articolo
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il giudice tutelare vigila sul rispetto delle condizioni stabilite dal tribunale per responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni. La vigilanza non gli attribuisce il potere di riscrivere il provvedimento del giudice che lo ha emesso.
Esempio pratico
Emergono difficoltà nell’attuazione di un affidamento familiare: il giudice tutelare le rileva e può sollecitare l’intervento dell’autorità competente.
Giurisprudenza
Vigilanza sull’affidamento eterofamiliare
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 3489, 2026, Rv. 677653-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In caso di affidamento eterofamiliare ex art. 4, comma 2, della l. n. 184 del 1983, il compito di vigilare sull'attuazione del provvedimento definitivo riguardante i minori spetta al giudice tutelare, il quale può - senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione - segnalare, anche tramite l'ausilio dei servizi sociali, eventuali difficoltà attuative e stimolare i poteri officiosi del tribunale per i minorenni.
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