Codice civile
Art. 346 c.c. — Nomina del tutore e del protutore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Appena conosce il fatto che determina l’apertura della tutela, il giudice tutelare nomina tutore e protutore. La nomina deve essere letta insieme alle regole su scelta, idoneità e incapacità.
Esempio pratico
Il giudice riceve la notizia dell’assenza di entrambi i genitori e avvia la nomina dei due uffici previsti.