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Codice civile

Art. 346 c.c. — Nomina del tutore e del protutore 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Appena conosce il fatto che determina l’apertura della tutela, il giudice tutelare nomina tutore e protutore. La nomina deve essere letta insieme alle regole su scelta, idoneità e incapacità.

Esempio pratico

Il giudice riceve la notizia dell’assenza di entrambi i genitori e avvia la nomina dei due uffici previsti.

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