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Codice civile

Art. 350 c.c. — Incapacità all'ufficio tutelare 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2)coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà; 3)coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui; 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti. 5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Non può essere nominato tutore, o deve cessare dall’ufficio, chi ricade in una causa legale di incapacità. La norma considera, fra l’altro, la mancanza della libera amministrazione del patrimonio, l’esclusione scritta del genitore indicato dalla legge, liti qualificate suscettibili di pregiudicare il minore, decadenza dalla responsabilità o rimozione da altra tutela e ulteriori incapacità previste dalla legge. La verifica riguarda la situazione concreta del candidato, non soltanto la sua disponibilità.

Il n. 5 conserva il richiamo al fallito non cancellato dal registro. Quel registro è stato abolito: non si può esigere una cancellazione da un registro non più operante né trasformare una procedura passata in una incapacità permanente. La sentenza costituzionale 39/2008 ha eliminato il protrarsi delle incapacità dopo la chiusura nel precedente regime; l’articolo 236 del Codice della crisi disciplina oggi la cessazione degli effetti patrimoniali e delle conseguenti incapacità con la chiusura, salvo l’articolo 234. Restano da valutare il regime temporale, gli effetti della procedura concretamente pendente e l’eventuale autonoma causa del n. 1. Questo coordinamento non equivale a dichiarare espressamente abrogato il n. 5 del codice.

Esempio pratico

Un candidato ha avuto un fallimento già chiuso: la sola vecchia iscrizione non fonda un’esclusione perpetua. Il giudice verifica le altre cause di incapacità e, se vi è una procedura ancora pendente, il regime e gli effetti applicabili.

Note

Risolto il richiamo meccanico alla cancellazione dal registro storico e alla perpetuità delle incapacità. Corte cost. 39/2008, artt. 50 e 142 legge fallimentare; art. 236, comma 1, D.Lgs. 14/2019. Non attestata l’abrogazione espressa del n. 5 c.c.; sua applicazione alla procedura concreta e coordinamento col n. 1 restano circoscritti e da valutare.

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