Codice civile
Art. 354 c.c. — Tutela affidata a enti di assistenza
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.
È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se nel luogo del domicilio non vi sono parenti conosciuti o capaci di svolgere la tutela, il giudice può affidarla a un ente di assistenza del comune o all'istituto in cui il minore è ricoverato. L'ente delega un proprio membro; il giudice può comunque nominare un tutore individuale se i beni o altre circostanze lo richiedono.
Esempio pratico
Per un minore ricoverato senza parenti idonei nel luogo, il giudice affida la tutela all'ente; un patrimonio complesso può invece rendere opportuna una nomina individuale.