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Codice civile

Art. 354 c.c. — Tutela affidata a enti di assistenza 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se nel luogo del domicilio non vi sono parenti conosciuti o capaci di svolgere la tutela, il giudice può affidarla a un ente di assistenza del comune o all'istituto in cui il minore è ricoverato. L'ente delega un proprio membro; il giudice può comunque nominare un tutore individuale se i beni o altre circostanze lo richiedono.

Esempio pratico

Per un minore ricoverato senza parenti idonei nel luogo, il giudice affida la tutela all'ente; un patrimonio complesso può invece rendere opportuna una nomina individuale.

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