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Codice civile

Art. 356 c.c. — Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il donante o il testatore può affidare a un curatore speciale l'amministrazione dei beni destinati al minore, anche se vi sono genitori che esercitano la responsabilità genitoriale. Salvo diversa disposizione del disponente, gli atti straordinari richiedono le autorizzazioni previste dalla disciplina della tutela. Restano applicabili le regole sulla rimozione del curatore.

Esempio pratico

Un nonno lascia al nipote un immobile e nomina un curatore che ne curi l'amministrazione; l'eventuale vendita va valutata secondo il contenuto della disposizione e le autorizzazioni applicabili.

Giurisprudenza

  • Curatore del disponente e attribuzioni indirette

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 423, 1975 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La nomina prevista dal 356 riguarda l'amministrazione di beni attribuiti mediante donazione diretta o testamento. Il meccanismo non si estende, solo per analogia, a qualunque vantaggio patrimoniale procurato indirettamente al minore: nel caso esaminato non bastava la sua designazione come beneficiario di un'assicurazione.

    Fonte →

Note

La citazione istituzionale conserva «patria potestà». L'articolo 59 D.Lgs. 154/2013 documenta il coordinamento con la responsabilità genitoriale. Il rinvio testuale al 375, abrogato nel 2022, non ripristina la competenza del tribunale: coordinamento con 374 e normativa speciale.

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