Codice civile
Art. 369 c.c. — Deposito di titoli e valori
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Denaro, titoli al portatore e preziosi del minore vanno depositati presso l'istituto designato dal giudice, salvo una diversa disposizione sulla custodia. Possono restare disponibili le somme necessarie per spese urgenti di mantenimento, educazione e amministrazione.
Esempio pratico
Il tutore deposita i preziosi nell'istituto indicato dal giudice e conserva la liquidità strettamente occorrente per una spesa scolastica urgente.