Codice civile
Art. 376 c.c. — Vendita di beni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando autorizza la vendita, il giudice tutelare stabilisce se procedere all'asta o a trattative private, il prezzo minimo e l'uso o il reimpiego del ricavato. Il secondo comma è abrogato; il testo vigente attribuisce questi compiti al giudice tutelare.
Esempio pratico
La vendita viene autorizzata a trattative private con un prezzo minimo e l'obbligo di depositare o reimpiegare il ricavato secondo quanto disposto.
Note
Primo comma modificato con attribuzione al giudice tutelare e destinazione o reimpiego del prezzo; secondo comma abrogato escluso dal testo operativo. Procedura notarile speciale coordinata separatamente.