Codice civile
Art. 378 c.c. — Atti vietati al tutore e al protutore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Tutore e protutore non possono comprare i beni del minore, direttamente o tramite altri, nemmeno all'asta, né diventare cessionari di crediti contro di lui. La locazione è possibile soltanto con autorizzazione e cautele del giudice. Per gli atti vietati, chi ha compiuto la violazione non può chiedere l'annullamento previsto a protezione del minore.
Esempio pratico
Il tutore non può acquistare per sé un bene del minore usando un conoscente come compratore interposto.
Giurisprudenza
Anticipazioni, credito e conflitto del gestore
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 10144, 2025, Rv. 674510-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'amministratore di sostegno che anticipa somme di denaro per conto del suo amministrato e si rende cessionario di ragioni di credito verso il medesimo entra con il pupillo in una situazione di conflitto di interessi, in quanto ne diventa creditore, ciò che ne determina l'obbligatoria sostituzione attesa la mancanza, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, di una figura assimilabile al protutore.
Fonte →
Note
Precedente 10144/2025 riferito all'amministrazione di sostegno mediante 411. La mancanza di un protutore riguarda quell'istituto, non la tutela ordinaria; ambito e conseguenze precisati.