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Codice civile

Art. 404 c.c. — Amministrazione di sostegno 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo I — Dell’amministrazione di sostegno

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’amministrazione di sostegno protegge chi, per un’infermità o una menomazione fisica o psichica, non riesce a curare i propri interessi, anche solo in parte o per un periodo. La misura richiede bisogni concreti e va conformata alla persona, preservandone l’autonomia.

Esempio pratico

Una persona, temporaneamente impedita dopo un intervento, non riesce a gestire pratiche essenziali: il giudice verifica se serve un amministratore e per quali atti, considerando anche gli strumenti di aiuto già disponibili.

Giurisprudenza

  • Accertamento concreto del bisogno di protezione

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 25890, 2025, Rv. 675942-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell'interessata).

    Fonte →
  • Competenza territoriale per il beneficiario detenuto

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 279, 2026, Rv. 676878-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale - quando il beneficiario si trova in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna - va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, poiché non trova applicazione il criterio legale della residenza (quale luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, che coincide, salva prova contraria, con la dimora abituale), che, implicando il carattere volontario dello stabilimento, è escluso per definizione, non potendo l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, fissare liberamente la propria dimora.

    Fonte →

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