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Codice civile

Art. 418 c.c. — Poteri dell'autorità giudiziaria 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il giudizio può condurre alla misura proporzionata ai fatti accertati. Dall’interdizione il giudice può passare all’inabilitazione d’ufficio; nel percorso inverso occorre l’istanza del pubblico ministero. Se è adeguato il sostegno, gli atti sono trasmessi al giudice tutelare.

Esempio pratico

Nel giudizio di interdizione emerge che una protezione limitata ad alcuni atti è sufficiente: il giudice dispone il trasferimento per valutare il sostegno e può adottare i provvedimenti urgenti previsti.

Giurisprudenza

  • Nuova audizione dopo il passaggio all’amministrazione di sostegno

    Corte di cassazione, sez. I civile, n. 1667, 2023, Rv. 666779-01 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il trasferimento degli atti dal giudizio di interdizione al giudice tutelare apre una valutazione riferita alla misura di sostegno. L’esame svolto nel precedente procedimento non consente di saltare l’ascolto attuale dell’interessato: condizioni, esigenze e volontà vanno considerate nuovamente per definire gli interventi necessari.

    Fonte →

Note

La rassegna ufficiale 2023 riscontra il principio di 1667/2023 e il Rv 666779-01; non contiene la data completa né un testo dichiarato integralmente massimato. Data e tipo sono distintamente indicati come editoriali.

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